PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, definito dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988 e definitivamente inquadrato con disciplinare del registro agrafico ufficiale del lupo italiano, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 20 aprile 1994, ha per finalità la conservazione genetica del cane denominato lupo italiano (Canis lupus italicus familiaris), nonché la promozione di studi e ricerche e di tecniche di addestramento, in particolare ai fini di pubblica utilità, di soccorso e di protezione civile, nonché la selezione della specie, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che concernono specificamente la conservazione dell'integrità e della complessità genetica del lupo italiano.
      2. Al fine di garantire il funzionamento dell'ETLI il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, sono autorizzati a concedere ad esso contributi pari a 1.500.000 euro annui.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.